Customs decisions system: strumenti informatici doganali

Il Customs Decisions System (“CDS”) è un sistema che consente agli operatori stabiliti nell’Unione europea e in possesso di un codice EORI di richiedere e gestire le decisioni doganali per via elettronica attraverso un unico portale (“EU Trade Portal- EU TP”) condiviso a livello unionale, al quale si accede previo specifico accreditamento.

Creato il 21 maggio 2019
Aggiornato il 15 ottobre 2020

Il Customs Decisions System (“CDS”) è un sistema che consente agli operatori stabiliti nell’Unione europea e in possesso di un codice EORI di richiedere e gestire le decisioni doganali per via elettronica attraverso un unico portale (“EU Trade Portal- EU TP”) condiviso a livello unionale, al quale si accede previo specifico accreditamento.

Le decisioni coinvolte in tale sistema sono attualmente 22 e riguardano essenzialmente l’utilizzo dei regimi doganali “speciali” e i relativi oneri (garanzia globale) o agevolazioni (riduzioni ed esoneri dalla garanzia) e la possibilità di avvalersi di procedure doganali semplificate.

Tale sistema rientra nei diversi Piani di informatizzazione e digitalizzazione delle attività doganali lanciati negli anni dall’Unione europea con l’obiettivo di creare una “Dogana digitale”.

Dal 2 ottobre 2017 sono stati resi disponibili, sull’EU Trader Portal (TP-EU), i servizi relativi al Sistema Elettronico unionale delle Decisioni Doganali, denominato "Customs Decisions System” (CDS).

Tali decisioni doganali sono autorizzazioni rilasciate dall’autorità doganale competente, sulla base delle richieste presentate dall’operatore economico, in ossequio al principio, di cui all’articolo 6 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) per cui: “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici" che siano in grado di consentire anche l'autenticazione degli operatori e dei soggetti delegati alla presentazione delle istanze.

Il quadro normativo delle “Customs Decisions” è composto quindi dalle disposizioni del CDU (Articoli 6, 16, 22 e 23) integrate e completate da quelle dettate dal Regolamento delegato (Reg. (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015- Articoli da 11 a 18, Allegato A), dal Regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015- Articoli 2,10 e Allegato A), nonché, da ultimo, dal Regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 2089 del 14 novembre 2017).

Dal punto di vista nazionale si sono poi susseguiti diversi interventi di prassi dell’Agenzia delle Dogane volti a fornire istruzioni operative sia agli operatori che agli Uffici delle Dogane stesse. Tra questi ricordiamo le Note n. 104198 del 14 settembre 2017, n. 109580 del 29 settembre 2017, n. 120307 del 24 ottobre 2017, n. 111473 del 3 ottobre 2017, e la Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018.

Per quanto attiene al funzionamento del sistema delle decisioni doganali, gli operatori economici che intendono presentare una domanda di autorizzazione devono accedere all’EU Trader Portal, sistema attivo e condiviso su tutto il territorio dell’Unione, il quale si interfaccia con il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (Customs Decisions Management System- CDMS), nonché con i singoli sistemi di gestione nazionali laddove istituiti dagli Stati membri.

Accanto al portale unionale TP- EU, infatti, gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione un portale nazionale “Portale Nazionale destinato agli operatori commerciali” (“National Trader Portal” o “TP-N”), ovvero un diverso e ulteriore ingresso al CDS, riservato agli operatori stabiliti sul territorio dello specifico Stato membro. Si noti tuttavia che l’Italia non ha esercitato tale opzione per cui l’unico strumento di accesso è rappresentato dal Portale unionale.

Il sistema CDS è quindi suddiviso tra le due seguenti componenti: l’EU Trader Portal, attraverso cui l’operatore economico presenta le domande di autorizzazione e, seguendo il relativo iter amministrativo (dalla domanda fino alla relativa decisione), ottiene le relative decisioni e il “Customs Decisions Management System”, riservato alle autorità doganali, attraverso cui gli Uffici centrali e territoriali competenti dell’Agenzia si occupano della gestione delle suddette domande e decisioni per esempio riesaminandole, sospendendole (ed eventualmente revocandone la sospensione), rettificandole, revocandole e annullandole.

Per accedere al TP- EU, gli operatori economici devono essere in possesso di un numero EORI e delle credenziali (STD, SPID e CNS) per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul “Portale Unico delle Dogane” - PUD. Possono accedere al sistema, oltre che gli operatori economici, anche i rappresentanti diretti e indiretti di questi ultimi e qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, avente la capacità di agire, appositamente individuata ed autorizzata.

I tipi di domande o autorizzazioni gestiti attraverso il sistema delle CDS sono, tra le altre  : 

  • la domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Articolo 73 del CDU, c.d. “forfetizzazione del valore in Dogana”); 
  • la domanda o autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l’eventuale sua riduzione o dispensa (articolo 95 del CDU);
  • la domanda o autorizzazione all’uso della dichiarazione semplificata (articolo 166 (2) del CDU). 

Rientrano inoltre nel sistema CDS le domande volte ad ottenere l’autorizzazione ad alcune semplificazioni doganali (anche se alcune non ancora a regime) quali lo sdoganamento centralizzato (articolo 179 del CDU) e la presentazione di una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante (articolo 182 del CDU), nonché quelle finalizzate all’autorizzazione all’utilizzo dei regimi speciali quali il perfezionamento attivo e passivo, l’ uso finale e l’ammissione temporanea (Articolo 211 (1)(a) del CDU), il deposito (Articolo 211 (1)(b) del CDU), il transito unionale (Articolo 233 (4) del CDU).

Le decisioni rese attraverso il CDS posso avere efficacia in tutto il territorio doganale dell’Unione oppure in un solo Stato membro. Ai sensi dell'articolo 26 del CDU, infatti, “salvo i casi in cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione”.

Per tale ragione il primo elemento che l’operatore deve considerare, e di conseguenza indicare, una volta effettuato l’accesso al sistema, è il luogo in cui egli vuole che l'autorizzazione sia valida, inserendo la scelta pertinente nel campo obbligatorio dei dati "validità geografica" indicando come:

  • Codice 1 = Domanda o autorizzazione valida in tutti gli Stati membri.
  • Codice 2 = Applicazione o autorizzazione limitata a determinati Stati membri, nel qual caso gli stessi dovranno essere esplicitamente elencati dal richiedente.
  • Codice 3 = Domanda o autorizzazione limitata a uno Stato membro.

In tale ultimo caso le decisioni nazionali di uno Stato membro riguarderanno soltanto quello Stato presso il quale è stata presentata la domanda e saranno valide solo nel suo territorio. 

Come chiarito nella Circolare 1/D del 30 gennaio 2018 “Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, ricorrendo, ove presente, alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale” dell’Agenzia delle Dogane.

L’iter amministrativo inizia con la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e termina con l’adozione della decisione da parte dell’Ufficio.

Dopo aver eseguito l’accesso all’EU Trader Portal e compilato tutti i campi richiesti, l’operatore economico invia la domanda all’Ufficio delle Dogane competente. L'autorità doganale competente a ricevere la richiesta, a norma di quanto disposto dall’art. 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU, è, in via principale, quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali (per tale intendendosi la documentazione doganale relativa all’istituto per il quale è richiesta la decisione) e in cui si svolgerà almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Fanno eccezione soltanto le decisioni spendibili in più Stati membri e le decisioni “CVA” (di autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci) ed “EIR” (di autorizzazione alla presentazione di una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante) per le quali la competenza è degli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.

Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, l’autorità doganale competente è, a norma dell’art. 12 del RD, quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Nell’eventualità in cui le suddette condizioni dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Se non vengono riscontrati errori, il sistema assegna a ciascuna domanda un numero identificativo (composto dall’acronimo dello Stato membro, dal codice dell’Ufficio e da una serie alfanumerica) che viene comunicato all’operatore tramite il TP-EU.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, termine entro il quale il sistema accetta automaticamente la domanda, l'Ufficio, anche se incompetente, posto “che il CDS non è, ad oggi, in grado di impedire l’invio di una domanda di decisione ad un Ufficio che non ha al riguardo competenza” (v. Circ. 1/D del 2018), deve prendere in carico la domanda sul Customs Decisions Management System (CDMS) e valutare la sussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 11 del RD ovvero che:

  • se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente sia registrato conformemente all’art. 9 del CDU, e sia stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea 
  • la domanda sia stata presentata all’Ufficio competente a riceverla;
  • la domanda non riguardi una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, sia stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

A quel punto, l’operatore economico riceve una notifica dell’accettazione tramite il sistema.

In caso di accettazione della domanda, l’Ufficio competente procede quindi con la valutazione, anche a seguito di richiesta di ulteriori informazioni al richiedente, da fornirsi entro 30 giorni, delle condizioni e dei criteri per il rilascio della specifica decisione. Il termine per l’adozione della decisione è, salvo eccezioni e salvo proroghe, di 120 giorni e decorre dalla data di accettazione della domanda.

Si ricorda che a norma di quanto disposto dall’art. 22, paragrafo 6, comma 1, del CDU, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, l’Ufficio deve comunicare a quest’ultimo le motivazioni su cui intende basare tale decisione, ai fini dell’esercizio del “diritto ad essere ascoltato”.

La decisione adottata dall’Ufficio, a chiusura del procedimento amministrativo, con la relativa motivazione, viene riportata sul sistema CDS (l’operatore economico riceve una notifica sul TP riguardante l’esito dell’istruttoria) e alla stessa viene attribuito un numero identificativo univoco, diverso da quello attribuito alla domanda iniziale. Della messa a disposizione della decisione sul CDS il richiedente è informato tramite notifica a mezzo PEC o raccomandata A/R. 

Come si legge nella pagina dedicata del sito della Commissione europea ( il CDS è uno strumento essenziale per consentire l'elaborazione e la gestione di richieste e decisioni con validità a livello unionale. Le autorizzazioni, inoltre, quando concesse, hanno l’obiettivo di fornire agli operatori economici delle semplificazioni e quindi, in ultima analisi, agevolarne le attività commerciali all’interno dell’UE.

Nell’ottica di una sempre maggior digitalizzazione delle procedure doganali il sistema delle Customs decision rappresenta il primo passo in tale direzione che si concluderà con la possibilità di effettuare lo sdoganamento centralizzato una volta che tutte le procedure informatiche saranno approntate dalle autorità comunitarie

Enrico Calcagnile

Serena Pellegri

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