Dichiarazioni semplificate per acquisti tramite e-commerce di modico valore

La Determinazione n. 344910/RU del 6 Ottobre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA (direttiva 2017/24155), introduce una procedura che semplifica le formalità per importazioni riguardanti acquisti effettuate tramite piattafome e-commerce destinati a soggetti privati.

Creato il 30 ottobre 2020
Aggiornato il 3 novembre 2020

La Determinazione n. 344910/RU del 6 Ottobre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA (direttiva 2017/24155), introduce una procedura che semplifica le formalità per importazioni riguardanti acquisti effettuate tramite piattafome e-commerce destinati a soggetti privati.

Le aziende che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore, il c.d. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 euro, al fine di poter beneficiare di procedure dichiarative a dati ridotti devono ottenere una specifica autorizzazione, di validità annuale.  Gli operatori autorizzati saranno iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).

Requisiti necessari per la richiesta di autorizzazione

Al fine di procedere con la richiesta di autorizzazione le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

  1. Effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione.
  2. Possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”.
  3. Utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO.
  4. Possibilità per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto.
  5. Organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce.
  6. Predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Iter della richiesta di autorizzazione

Al fine di ottenere l’autorizzazione le imprese dovranno:

  1. Presentare domanda presso l’ufficio delle dogane competente.
  2. L’ufficio delle dogane verifica, entro 10 giorni, il possesso dei requisiti e trasmette una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza.
  3. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane,
  4. L’agenzia delle Dogane fornisce riscontro nei successivi 5 giorni dalla ricezione di chiarimenti o integrazioni.
  5. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco ad hoc.
  6. Il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

 

Utilizzo delle  dichiarazioni semplificate

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura semplificata, ai fini dell’utilizzo della stessa, dovranno garantire l’implementazione di ogni necessaria misura disposta dall’Agenzia a seguito delle valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte, in particolare l’adempimento delle seguenti formalità:

  1. Per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, procedere alla fornitura del dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate presso il luogo approvato.
  2. Per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, procedere alla fornitura di un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che la fiscalità gravante sia stata contabilizzata in modo corretto e che la stessa merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
  3. Fornire ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) la possibilità di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire ad ADM l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU  e l’acquisto effettuato ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione.

Con l’autorizzazione dell’autorità doganale le operazioni possono essere dichiarate in forma massiva, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Follow up

Al fine del mantenimento dell’autorizzazione, sono effettuati monitoraggi periodici con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

L’Ufficio delle Dogane competente trasmette alla direzione dogane con cadenza semestrale una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione, in base alle attività di controllo scolte.

Per informazioni

digitexport@promositalia.camcom.it

 

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