Tanti sono i fattori che hanno accelerato e favorito questo trend, ma uno su tutti è stato decisivo: la pandemia da COVID19. Attualmente il 27,2% della popolazione mondiale effettua acquisti online.
Per affrontare questa sfida globale nel commercio mondiale, quale politica adotta l’Unione Europea?
Al fine di semplificare le norme fiscali ed amministrative, che regolano il commercio elettronico transfrontaliero ed intracomunitario, dal primo luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE il c.d. “VAT e-commerce package”
Scopo principale di dette modifiche, introdotte dalle Direttive UE 2017/2445 e 2019/1995 e dal Reg. di esecuzione UE 2019/2026, è creare un mercato unico europeo per le transazioni online transfrontaliere ed interne destinate al consumatore finale (B2C), con il duplice obiettivo di:
- Superare gli attuali oneri burocratici ed amministrativi che ostacolano il commercio on-line per beni e servizi (B2C).
- Ridurre la perdita del gettito fiscale a livello comunitario ed allo stesso tempo eliminare distorsioni e disparità di trattamento tra imprese residenti UE e imprese non residenti.
Quali tipi di transazioni, destinate al consumatore finale, sono oggetto del “VAT e-commerce package”?
- Vendite online di beni importati da paesi extra-UE con l’eccezione dei beni soggetti ad accisa
- Vendite online di beni in ambito UE da fornitori residenti e non residenti tramite l’uso di interfaccia elettronica (marketplace, ecc.)
- Vendite online di beni nazionali anche tramite l’uso o l’intermediazione di interfaccia elettronica (marketplace, ecc.)
- Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi residenti e non residenti UE.
Quali le principali modifiche?
Introduzione della soglia minima di protezione di € 10.000 per le cessioni online di beni e servizi.
Pur rimanendo le vendite online B2C fiscalmente rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione del bene, esiste una soglia minima di protezione, al di sotto della quale si può applicare l’IVA dello Stato membro di partenza del bene o di erogazione del servizio. Questa soglia minima, dal primo luglio 2021, passa da € 35.000 a € 10.000.
Introduzione del regime opzionale semplificato di identificazione ai fini IVA – OSS (One Stop Shop)
Dal primo luglio il regime MOSS (Mini One Stop Shop), piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la riscossione centralizzata dell’IVA europea per le prestazioni di servizi TTE (servizi elettronici, telecomunicazioni e tele-radiodiffusione), confluirà nel regime OSS (One Stop Shop). Tutti i soggetti passivi, residenti e non residenti nella UE, avranno la possibilità di registrarsi al sistema OSS dell’Agenzia delle Entrate, per assolvere l’IVA afferente alle transazioni online di servizi e di beni, ad eccezione dei beni soggetti ad accise, applicando l’aliquota IVA del paese UE destinatario del bene o del servizio. Detto sistema, pur semplificando di molto l’onere amministrativo agli operatori economici, rimane comunque alternativo al sistema dell’identificazione diretta ai fini IVA nei singoli Stati membri.
Il regime MOSS si è dimostrato particolarmente valido ed efficiente per le semplificazioni nella riscossione IVA in ambito unionale per le prestazioni di servizi, si presume di conseguenza che anche il futuro regime OSS possa essere altrettanto valido per la corretta riscossione dell’IVA a livello unionale anche per le vendite online dei beni. Inoltre detto sistema, incidendo fortemente a ridurre il carico amministrativo- burocratico sugli operatori del settore e-commerce, contribuirà all’espansione del mercato unico europeo delle vendite on-line.
Introduzione del regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop)
Dal primo luglio 2021 decade l’esonero IVA per le importazioni di beni di modico valore, ovvero per valori al di sotto di € 22, mentre rimane in vigore l’esonero dai dazi per le importazioni al di sotto di € 150 di valore. Di conseguenza, al fine di facilitare tutti gli acquisti online da paesi terzi, di modico valore (entro € 150 di valore) da parte di privati consumatori, tutti gli operatori economici residenti e non residenti nella UE, compresi gli intermediari, quali marketplaces e piattaforme elettroniche, potranno iscriversi al sistema IOSS dell’Agenzia delle Entrate. Per le transazioni di modico valore, le importazioni saranno in esenzione dazio, per l’applicazione della franchigia doganale, e con IVA esente, in quanto la stessa verrà assolta dall’operatore economico, già iscritto al regime IOSS. Tutti gli operatori del settore e-commerce che operano tramite piattaforme di vendita online, riscuotendo già l’IVA gravante sui beni all’atto dell’acquisto online da parte del privato, saranno obbligati a versarla tramite il sistema IOSS del paese UE in cui si sono registrati, in base all’aliquota IVA stabilita dal paese UE destinatario del bene.
E’ innegabile che l’innovativo sistema dello sportello unico OSS e IOSS semplificherà di gran lunga gli obblighi, sia amministrativi che fiscali, a tutte le imprese che operano nel settore e-commerce ed allo stesso tempo garantirà il gettito IVA a tutti gli Stati membri. Gli operatori economici, registrandosi al sistema centralizzato OSS e IOSS dell’Agenzia delle Entrate, potranno ora riscuotere l’IVA gravante sui beni e servizi acquistati da utenti finali stabiliti in tutti gli altri 26 Stati membri e di conseguenza contabilizzarla e versarla periodicamente tramite la piattaforma elettronica che l’Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione degli utenti.
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la consultazione della:
- Guida al mini sportello unico per l’IVA della Commissione Europea
- Note esplicative sulle norme IVA della Commissione Europea
Mariaester Venturini