Il nuovo sportello Unico Iva (OSS) per le vendite on line

A decorrere dal 1° luglio 2021, nel comparto del commercio elettronico indiretto, avverrà una vera e propria rivoluzione ai fini Iva. Verranno eliminate le soglie oggi in vigore (da 35.000 a 100.000 euro a seconda dei Paesi UE) che fanno scattare l’obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo. 

Creato il 13 aprile 2021
Aggiornato il 13 aprile 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021, nel comparto del commercio elettronico indiretto, avverrà una vera e propria rivoluzione ai fini Iva. Verranno eliminate le soglie oggi in vigore (da 35.000 a 100.000 euro a seconda dei Paesi UE) che fanno scattare l’obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo. 

Il boom di vendite on line, realizzato nel 2020 è in parte legato al periodo “pandemico”, che ha costretto consumatori e produttori a dirottarsi verso l’e-commerce, ma sicuramente conferma un trend di cambiamento delle nostre abitudini. La vendita commerciale on-line infatti ha ormai conquistato nel tempo un ruolo importante, diventando una valida alternativa al classico retail. 

A tutt’oggi ci sono delle difficoltà nelle cessioni di beni in operazioni B2C effettuate tra soggetti con residenza fiscale in Stati membri differenti. Le difficoltà in particolare derivano dalle differenti soglie esistenti nei vari Paesi comunitari per l’ammontare delle transazioni, al superamento delle quali l’operatore è obbligato ad identificarsi nel paese del consumatore.

Le novità dal 1° luglio 2021

L’Iva sulle vendite e-commerce ai consumatori europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese (ad esclusione dei soggetti che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d’affari di vendite a distanza infra Ue di prodotti, che continueranno ad applicare l’Iva dello Stato Ue da cui sono spediti i prodotti). 

Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, i venditori potranno dichiarare e versare l’Iva nei singoli paesi tramite lo sportello unico (Oss).
Si tratta in sostanza di un ampliamento del mini sportello unico (Moss). L’agevolazione prevista dal Moss è già in vigore dal 2015 per il commercio elettronico diretto e consente al cedente stabilito all’interno della UE di versare l’imposta in più Stati Ue direttamente dal proprio Stato a prescindere dal luogo di destinazione del bene.  

E’ stata pubblicata recentissimamente dalla Commissione Europea la “Guida allo sportello unico Iva”, a tutt’oggi ancora in lingua inglese, che insieme alle “Note esplicative sulle nuove norme relative al commercio elettronico dell’Iva”, sempre predisposte dalla Commissione, ci consente di fare un po' di chiarezza sui nuovi regimi speciali. In particolare in questo articolo mi occuperò dell’Oss, relativo alle vendite intracomunitarie di beni.

Regime OSS unionale

Nelle vendite di beni a distanza, lo sportello unico Oss, riguarda esclusivamente il regime unionale

Per vendite a distanza si intende: “cessioni di beni trasportati da uno Stato membro a un altro Stato membro da o per conto del fornitore a una persona che non è soggetto passivo”.  I mezzi di trasporto nuovi e le merci fornite dopo essere state montate o installate non possono formare oggetto di una vendita a distanza intracomunitaria. I prodotti soggetti ad accisa precedentemente esclusi, con la nuova normativa possono rientrare nell’applicazione del regime speciale.

I soggetti che possono iscriversi al regime Oss dell’Unione sono tutti i soggetti passivi stabiliti o meno nell’UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.

E’ prevista una normativa particolare anche per i marketplace che non sono i cedenti effettivi ma facilitano la cessione mediante l’uso di una interfaccia elettronica e pertanto vengono definiti fornitori presunti, ma di questa fattispecie non mi occuperò specificatamente in questo articolo.

Il soggetto passivo interessato a questo regime speciale dovrà iscriversi nello Stato membro in cui ha stabilito la sede della propria attività economica

Se un soggetto passivo non ha stabilito la sede della propria attività nell’UE, ma dispone di una stabile organizzazione nell’UE, lo Stato membro di identificazione sarà lo Stato in cui ha tale stabile organizzazione. Il soggetto non stabilito nell’UE privo di stabile organizzazione si identificherà nello Stato membro in cui avrà inizio la spedizione o il trasporto delle merci. Nell’ipotesi in cui i beni verranno spediti da più Stati membri il soggetto potrà scegliere uno qualsiasi dei suddetti Stati.
L’operatore sarà identificato per lo sportello unico con lo stesso numero di identificazione Iva con cui assolve i propri obblighi nazionali. 

Registrazione in Italia sul sito dell’Agenzia delle Entrate

In Italia, a partire dal 1° Aprile 2021, gli operatori interessati hanno potuto registrarsi ai nuovi regimi speciali, tra cui il citato Oss. L’Agenzia delle Entrate a tal fine ha predisposto sul proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it  apposite funzionalità telematiche che consentono ai contribuenti residenti e non, di adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le citate nuove regole. I nuovi regimi speciali tuttavia saranno operativi a tutti gli effetti, solo a decorrere dal 1° Luglio 2021. Le nuove disposizioni saranno recepite mediante il Decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 Febbraio scorso. 

Efficacia dell’iscrizione

L’iscrizione al regime comunitario Oss avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di iscrizione. Tuttavia, se vengono effettuate cessioni nell’ambito del regime prima di tale data, l’operatore può iniziare a beneficiare del regime a partire dalla data della prima cessione purchè abbia informato lo Stato membro di identificazione di avere iniziato le attività nell’ambito del regime, entro il decimo giorno del mese successivo al compimento della prima cessione.

Cancellazione ed esclusione 

Per potersi cancellare dal regime unionale, l’operatore è tenuto ad informare lo Stato di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime speciale.  A titolo esemplificativo se un operatore decide di uscire dal regime a decorrere dal 1° ottobre, dovrà informare lo Stato membro di identificazione entro il 15 Agosto.

Un soggetto passivo è invece escluso dallo Stato membro di identificazione nei seguenti casi:

  • l’operatore non ha effettuato cessioni nel quadro del regime speciale per otto trimestri consecutivi;
  • non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime;
  • vi è inosservanza persistente delle norme relativa al regime, da parte dell’operatore. 

Dichiarazione Iva dello sportello unico

I soggetti che utilizzano il regime speciale sono tenuti a presentare per via elettronica una dichiarazione Iva dello sportello unico per ogni periodo d’imposta, con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che durante il trimestre siano stati ceduti beni.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La dichiarazione Iva dello sportello include i dati relativi alle cessioni effettuate ai clienti nei vari Stati membri di consumo, dal soggetto passivo che utilizza il regime. Più specificatamente le suddette informazioni andranno indicate nella sezione 2 della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui le cessioni siano state effettuate in diversi Stati membri, l’operatore sarà tenuto a compilare la sezione 2 per ciascuno Stato membro di consumo, separatamente.

Le cessioni di beni effettuate a titolo esemplificativo da un operatore italiano che aderisce all’Oss, nei confronti di un consumatore italiano, non dovranno essere indicate nella suddetta sezione ma dovranno essere inserite nella dichiarazione Iva ordinaria.

Pagamenti

L’operatore iscritto all’Oss pagherà l’Iva dovuta allo Stato membro di identificazione, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Un soggetto italiano che adotta il regime Oss, pertanto pagherà direttamente in Italia, l’importo totale risultante dalla dichiarazione Iva, relativo alle operazioni effettuate all’interno dell’UE. Sarà poi lo Stato italiano che provvederà a ripartire gli importi spettanti ai vari Stati comunitari.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della dichiarazione Iva dello sportello unico (OSS). Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato al momento della presentazione della dichiarazione, dovrà essere effettuato non al più tardi, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.  

L’imposta relativa alle eventuali spese sostenute nello Stato membro di consumo, non potrà essere compensata con l’Iva a debito della dichiarazione Oss, ma potrà essere recuperata, se il soggetto passivo è registrato ai fini Iva nel Paese di consumo, mediante la dichiarazione Iva nazionale, in alternativa mediante la procedura di rimborso Iva.     

Per informazioni

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