Le normative contrattuali per un e-commerce B2B internazionale

Quando si realizza un e-commerce internazionale, è noto che occorre inserire una serie di dati, o di contenuti, obbligatori. A partire dai dati aziendali, la cui esposizione peraltro è già obbligatoria nella corrispondenza e nelle fatture, fino alle avvertenze e ai contenuti per la tutela della privacy.

Creato il 1 aprile 2022
Aggiornato il 1 aprile 2022

Quando si realizza un e-commerce internazionale, è noto che occorre inserire una serie di dati, o di contenuti, obbligatori. A partire dai dati aziendali, la cui esposizione peraltro è già obbligatoria nella corrispondenza e nelle fatture, fino alle avvertenze e ai contenuti per la tutela della privacy.

Molto spesso le aziende pongono molta attenzione nell’essere lige agli obblighi, ma non colgono l’opportunità di utilizzare il proprio e-commerce per rendere note alla loro clientela alcune importanti informazioni contrattuali, quali ad esempio le condizioni generali di contratto.

Spesso su questo tema vi è una conoscenza parziale.

Tutti noi nel quotidiano siamo infatti portati a pensare che una regola, una norma, o un comportamento, vissuti come “normali” nel nostro ambiente, siano appunto tali in tutti i rapporti commerciali.

Basta però una veloce riflessione per considerare come non sia possibile che le norme che regolano le compravendite in Italia siano applicabili tout court in tutto il mondo, e quindi anche ad un sito e-commerce internazionale

Ad esempio:

  • una compravendita e-commerce di beni effettuata fra un soggetto italiano e controparte con sede in paese estero, quale normativa vedrà applicabile?
  • Se si deve adire un tribunale, il tribunale di quale paese deciderà della controversia?
  • Se il contratto e-commerce non è stipulato per iscritto, o il nostro contratto standard piuttosto che le nostre condizioni generali di contratto non prevedono alcuni aspetti, cosa succede?

Cosa dovremmo quindi considerare per rendere più sicuro, per il nostro business, il nostro e-commerce internazionale?

La materia della compravendita internazionale di beni è per molti aspetti regolata dal 1980 dalla convenzione internazionale sulla vendita di beni mobili (CISG, Contracts for the International Sale of Goods, detta anche più comunemente Convenzione “Vienna 1980”), che si applica automaticamente ai contratti di compravendita internazionali di beni stipulati fra controparti aventi sede in paesi che hanno ratificato la convenzione stessa.
Tranne per il caso in cui questi beni siano acquistati per uso personale, qualora il venditore non sapesse, o non fosse tenuto a sapere, della destinazione per uso personale prima della conclusione del contratto (art. 2 lett. a. CISG).
Si tratta dunque di una applicabilità ad amplissimo raggio.

L’Italia ratificò la convenzione già nel 1985, ed essa dal 1/1/1988 si applica nel nostro paese. Oggi la convenzione “Vienna 1980” vede una grande platea di paesi ratificanti, circa un centinaio. Un elenco aggiornato si trova all’URL: https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status.

La convenzione è una norma che si applica senza che vi siano specifici richiami contrattuali o normativi che ne regolino la applicazione: se non è disposto contrattualmente in modo differente dalle parti, dunque, qualora le parti abbiano sede in paesi ratificanti, la convenzione si applica automaticamente.
Resta in ogni caso facoltà di parti con sede in paesi non aderenti alla convenzione di richiamarne l’applicazione contrattualmente.

1. Primo tema importante da tenere in considerazione è che la convenzione è una disciplina derogabile dalle parti

Come previsto dall’art. 6 della stessa, infatti, le parti possono escludere l’applicazione della convenzione, derogare ad una sua disposizione o modificarne gli effetti.
Prima necessità, quindi, è conoscere i casi in cui si applica, le sue disposizioni ed effetti: non potremo decidere di disapplicare disposizioni o modificare effetti che non conosciamo.

2. Secondo tema importante è che la CISG disciplina molti ma non tutti gli aspetti di un rapporto contrattuale e-commerce internazionale

Ad esempio, non disciplina riguardo alla validità del contratto, alla durata del contratto, nella disciplina per la truffa contrattuale o per i vizi del contratto.
Soprattutto non disciplina il momento di passaggio di proprietà dei beni (disciplina invece i rischi connessi alla consegna e trasporto in determinati casi: per la definizione di questi si suggerisce di applicare le clausole Incoterms®).
Se gli aspetti non regolati dalla CISG interessano, devono allora essere regolati contrattualmente.

Nella realtà quotidiana le imprese che gestiscono siti di e-commerce non intavolano discussioni sulle clausole contrattuali con gli acquirenti per stabilire quale normativa applicare, o la lingua contrattuale, o l’eventuale applicabilità o meno e di quali disposizioni della CISG, ecc.

Se il nostro e-commerce si rivolge a privati (B2C) che si palesano in quanto tali o che per tipologia di prodotto siano evidentemente tali, si applicheranno le normative relative alla cessione al consumo.

Diversamente (B2B) si applicheranno le norme della Convenzione, se non disapplicate dal contratto, o dalle condizioni generali dello stesso.
La Convenzione infatti si applica in modo molto ampio e prevede che un contratto esista anche se non concluso per iscritto, che per esistere non necessiti di specifica forma, e che esso possa essere provato con prova testimoniale (art. 11).

Il tema delle disposizioni contrattuali può essere allora agevolato dall’utilizzo di condizioni generali di contratto ben scritte, e rese conoscibili attraverso la loro pubblicazione sul nostro e-commerce internazionale aziendale.

Una volta scelte e decise le condizioni generali di contratto (fra le quali la lingua contrattuale, la legge applicabile, la disciplina di particolari aspetti del contratto, ecc.), esse possono cioè diventare contenuto del nostro e-commerce internazionale.
E il contratto, che in ogni caso si consiglia sempre di redigere per iscritto anche nei siti e-commerce B2B e di farlo accettare esplicitamente, può richiamare le stesse indicando che si trovano ad un preciso URL.

Occorrerà inoltre fare attenzione alle cosiddette clausole vessatorie o onerose (quelle cioè che generano uno squilibrio contrattuale evidente a carico di uno dei contraenti, aumentandone obblighi o riducendone i diritti ): in particolare, se si sceglierà di rendere applicabile la normativa italiana, sarà necessario rispettare il disposto degli artt. 1341 e seguenti del codice . 

Le clausole vessatorie o onerose sono ad esempio le clausole che imputano alla parte che non ha redatto il contratto, dei particolari oneri. 

Nel nostro caso di e-commerce internazionale, chi vende generalmente redige il contratto e le condizioni generali dello stesso, e questi potrebbero contenere clausole vessatorie, ad esempio: prevedere vincoli di forma per attivare la garanzia; attribuire i rischi del trasporto all’acquirente; determinare l’applicazione di una specifica normativa nazionale, ad esempio quella italiana, in luogo di quella determinata, in assenza di accordo specifico, dalla CISG; determinare la lingua contrattuale, ad esempio quella italiana; determinare il foro nel quale regolare le dispute, ad esempio il tribunale del luogo ove ha sede la parte venditrice. 
 
Per le condizioni generali di contratto, il venditore di beni B2B sul proprio e-commerce internazionale potrebbe pensare di predisporre e rendere downloadabili le proprie condizioni generali di contratto, e predisporre ed utilizzare  un contratto standard che richiami le condizioni generali di contratto disponibili al proprio URL.
Qualora le condizioni generali di contratto fossero costituite anche da clausole vessatorie disciplinate in specifiche clausole, il contratto standard, qualora applicata la normativa italiana, dovrebbe prevedere la doppia firma specifica

Il tema come vediamo è molto ampio e oltre alla automatica applicazione della CISG, investe i termini di consegna e i rischi e gli oneri relativi alla stessa. 

Considerata quindi la vastità e la variabilità della tematica, è sempre bene far controllare il nostro contratto per e-commerce internazionale ad un legale o ad un commercialista esperto di contrattualistica internazionale, prima di pubblicarlo nel nostro e-commerce, a nostra tutela.

Per informazioni

digitexport@promositalia.camcom.it

 

Promos Italia S.c.r.l.

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione
Sede legale: Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano (MI)
PEC: promositaliascrl@legalmail.it
Codice Fiscale, Partita IVA: 10322390963