Proprietà intellettuale e sorveglianza doganale

La piaga economico-sociale della contraffazione preoccupa e occupa ogni giorno moltitudini di imprese in tutto il mondo. Quanto più un marchio, un’invenzione coperta da brevetto, un disegno o modello industriale riscuotono successo nel pubblico dei consumatori, tanto più facilmente saranno oggetto di imitazione da parte di soggetti pronti a sfruttare parassitariamente anni di altrui investimenti nella ricerca e sviluppo.

Creato il 4 dicembre 2019
Aggiornato il 18 novembre 2020

La piaga economico-sociale della contraffazione preoccupa e occupa ogni giorno moltitudini di imprese in tutto il mondo. Quanto più un marchio, un’invenzione coperta da brevetto, un disegno o modello industriale riscuotono successo nel pubblico dei consumatori, tanto più facilmente saranno oggetto di imitazione da parte di soggetti pronti a sfruttare parassitariamente anni di altrui investimenti nella ricerca e sviluppo.

Le imprese si vedono così costrette ad intervenire per riaffermare il carattere esclusivo dei diritti di proprietà industriale violati e per riaccreditare sul mercato la propria immagine oltre che il prestigio dei prodotti originali, inevitabilmente scalfiti dalla concorrenza di imitazioni di qualità spesso infima.

Non sempre, peraltro, le azioni intraprese producono gli esiti sperati: specialmente in un’era di mercato globale che, per quanto riguarda la realtà italiana ed europea, vede l’industria del falso radicata perlopiù nel vicino e lontano oriente (in Turchia, Cina, India, Tailandia, Malesia, Pakistan e Vietnam, secondo le più recenti stime dell’OCSE) l’individuazione dei responsabili dell’illecito e, ancor di più, il ristoro effettivo dei diritti economici e di immagine lesi sono operazioni di chiara complessità.

Nello scenario delineato, un’importanza strategica fondamentale possono allora assumere quegli strumenti volti a debellare a monte il fenomeno: impedire alla merce contraffatta di avere anche solo accesso al mercato vanifica alla radice gli sforzi del contraffattore e allo stesso tempo risparmia al titolare dei diritti di dover intervenire a illecito già consumato, quando cioè i prodotti contraffatti si trovino ormai capillarmente diffusi presso il pubblico dei consumatori.

Proprio in quest’ottica si inquadrano le diverse iniziative adottate nell’ultimo ventennio dall’Unione Europea, da sempre sensibile al tema della tutela della proprietà intellettuale.

In particolare, il Reg. (UE) 608/2013, estendendo l’ambito di operatività del precedente Reg. (CE) 1383/2003, ha implementato e affidato alle autorità doganali un sistema di monitoraggio dei prodotti in entrata e in uscita dall’Unione Europea.

L’ambito di applicazione del Regolamento abbraccia tutti i principali diritti di proprietà intellettuale validamente riconosciuti negli Stati membri dell’Unione: marchi registrati, brevetti, design, diritti d’autore, certificati complementari di protezione, privative per novità vegetali, denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.

In attuazione di tale sistema, le autorità doganali, quando maturano il sospetto che prodotti in transito presso i loro uffici possano violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale il titolare ha presentato una apposita domanda di intervento, dispongono il blocco della merce.

Una volta disposto, il fermo viene segnalato al titolare dei diritti, con contestuale invito a valutare la natura autentica o contraffatta della merce: l’ufficio doganale procede in un caso allo svincolo, disponendo nell’altro la distruzione della merce oppure comunicando la notizia di reato alle competenti autorità giudiziarie, le quali avviano d’ufficio un procedimento penale.

Si tratta, come evidente, di un sistema che, ai già citati benefici connessi alla preziosa funzione preventiva esercitata, coniuga una speditezza procedurale certamente non riscontrabile nei più tradizionali strumenti di lotta alla contraffazione.

Una convenienza che si manifesta peraltro già dalla fase di attivazione della sorveglianza: la domanda di intervento che il titolare del diritto è a tal fine tenuto a presentare agli uffici doganali è del tutto esente dal pagamento di qualsivoglia contributo e, mediante un solo deposito, può garantire al richiedente un monitoraggio esteso contemporaneamente alle dogane di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

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