Il crescente interesse nei confronti degli acquisti on line è confermato anche dai numeri. Durante il lockdown, vi è stato un aumento di oltre 1.3 milioni di nuovi consumatori on line in un mese. Il colosso delle vendite a distanza Amazon ha raddoppiato l’utile raggiungendo un livello record di 5.2 miliardi di dollari.
Segnali di un processo di crescita degli acquisti on line dei prodotti giungono anche dagli orientamenti dei Paesi a sostegno delle imprese.
Anche dal punto di vista fiscale e doganale ci potrà essere un impulso allo sviluppo dell’e-commerce.
Infatti il 2021 sarà foriero di novità importanti in ambito Iva e dogane, con alcune semplificazioni che agevoleranno le piccole e medie imprese nell’accesso al mercato dell’e-commerce.
Un argomento particolarmente interessante e meritevole di approfondimento riguarda sicuramente il trattamento della importazione di merci di modico valore nell’ambito delle vendite a distanza.
Viene infatti abolita dal 1° luglio 2021 l’esenzione in ambito Iva per i beni di valore fino a 22 Euro importati nell’Ue.
Pertanto, a decorrere da quella data, tutti i beni commerciali importati nella Ue saranno soggetti ad Iva, indipendentemente dal loro valore.
Permane invece l’esenzione doganale per le merci con un valore intrinseco non superiore a 150 Euro, importate nell’Ue. Tuttavia in seguito alle novità introdotte, resteranno due modalità operative:
- Bolletta doganale completa per merci > 150 Euro;
- Bolletta doganale semplificata per merci < 150 Euro.
Secondo le nuove norme sull’iva applicabili dal 1° luglio, come anzidetto, l’Iva è dovuta su tutte le merci di modico valore importate nell’Ue.
Semplificazioni per la riscossione dell'IVA
Vengono tuttavia introdotte delle semplificazioni per la riscossione dell’Iva.
A decorrere dal 1° luglio 2021, l’Iva sui beni di modico valore potrà essere assolta nel modo seguente:
- Pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/marketplace, mediante lo sportello unico di importazione (IOSS);
- Pagamento all’importazione nell’UE se il fornitore /marketplace non utilizza lo sportello unico di importazione (IOSS).
Regime IOSS
La vera novità riguarda il c.d. regime IOSS.
Questo regime di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l’Iva sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea nel seguente modo:
- L’importazione è esente da Iva;
- l’Iva è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente.
Si tratta di un regime non obbligatorio, inapplicabile nell’ipotesi di beni soggetti ad accise.
Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:
- Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono ad un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 Euro);
- Marketplaces stabiliti e non nella UE, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.
I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto on line.
Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti da sostenere al momento dell’importazione del bene nella UE.
L’applicazione di questa agevolazione anche ai marketplaces rientra in un’ottica di responsabilizzazione nei confronti di coloro che facilitano tramite l’uso di una interfaccia elettronica, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella UE, da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità ad un soggetto non passivo. Nella suddetta fattispecie, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.
In sostanza, le aziende che gestiscono interfacce elettroniche saranno considerate ai fini Iva, in determinati casi, come “fornitori” dei beni venduti ai clienti privati nell’UE. Dal 1° luglio saranno chiamati a versare l’imposta su queste vendite. Questa procedura consentirà di rendere più efficace la riscossione dell’Iva e semplificare gli oneri amministrativi dei fornitori, consumatori e Amministrazioni finanziarie.
Un esempio
A titolo meramente esemplificativo:
- un soggetto italiano, acquista sul marketplace Amazon un prodotto da 50 Euro, proveniente dalla Cina e venduto da merchant cinese sulla piattaforma;
- Ai fini Iva, il venditore sarà Amazon anche se non gestisce la spedizione;
- La vendita del prodotto dal merchant cinese attraverso Amazon per fictio juris è suddivisa in due operazioni: la cessione B2B dal merchant cinese ad Amazon e quella B2C da Amazon al consumatore finale;
- L’operazione B2B sarà esente. L’iva sarà dovuta sul secondo passaggio da Amazon che dovrà versarla tramite il sistema IOSS in Italia.
Agenzia delle Dogane, Circolare 40 D 2020 del 23 ottobre 2020
In attesa dell’entrata in vigore delle citate novità, in particolare con lo scopo di favorire l’ e-commerce, le dogane nel frattempo hanno introdotto una specifica autorizzazione per la dichiarazione semplificata della merce in importazione ed avente valore inferiore a 22 euro. L’Agenzia delle Dogane con la Circolare 40 D 2020 del 23 ottobre 2020 ha liberalizzato il sistema di dichiarazioni semplificate senza indicazioni della voce doganale per le merci in importazione aventi valore inferiore a 22 Euro. In sostanza, si vogliono agevolare le transazioni e-commerce.
La Circolare in commento ha chiarito che in attesa dell’entrata in vigore delle norme del c.d. pacchetto IVA, è possibile rilasciare un’apposita autorizzazione a tutti quei soggetti che effettuano operazioni di importazioni di beni di valore non superiore a 22 €, la cui vendita è stata originata nell’ambito delle cessioni realizzate attraverso piattaforme telematizzate.
Per le merci di valore modesto e coperte attualmente dalla franchigia dell’Iva sarà sufficiente indicare il codice TARIC convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta, previa autorizzazione dell’autorità doganale.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti di tipo soggettivo e oggettivo a cui dovrà rispondere l’istante.
Si tratta di una semplificazione importante in attesa della nuova normativa che rimuoverà la franchigia iva a decorrere dal 1° luglio 2021.